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Informativa green pass

 Roma, 14/10/2021

Carissime/i,

la presente per comunicarvi che, domani 15 ottobre 2021, partirà l'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, un obbligo che come saprete riguarda anche i professionisti. Inviamo comunicato stampa del Colap per tutti i professionisti legge 4/2013 (tra cui operatori e insegnanti shiatsu).

Ufficio Stampa CoLAP

La misura riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Tutti coloro che per esercitare la loro professione debbano accedere ad un luogo di lavoro. Quindi si, i professionisti rientrano nella platea interessata.

Al pari di tutti gli altri datori di lavoro, anche il professionista titolare di uno studio che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e collaboratori, si ritrova nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro. Egli è responsabile della redazione del documento di definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e dell’atto di delega ad un incaricato a provvedere ai relativi controlli e segnalazione delle eventuali violazioni.

Allo stesso modo, quando per svolgere la sua prestazione professionale deve recarsi presso altri luoghi di lavoro ai quali è necessario che acceda per rendere la prestazione medesima, sarà soggetto al controllo da parte dell’incaricato di quella sede.

Il nodo Clienti

Per quanto riguarda l’accesso dei clienti, il legislatore non si è espresso. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, rimane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 9 al Dpcm 2 marzo 2021 (misurazione della temperatura all’ingresso e obbligo di mascherina).

A questo link troverete le FAQ elaborate dal Governo:  https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

 Di seguito anche una lista di Faq (domande e risposte) per l'utilizzo della certificazione da parte dei lavoratori autonomi.

Ufficio Stampa CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

 

Alcune FAQ – Ultimi chiarimenti

D: Obbligo di Vaccinazione e obbligo del green pass sono la stessa cosa?
R: NO sono due cose completamente differenti e fanno riferimento a due norme specifiche; il primo al DL 44/2021 mentre il secondo al DL 127/2021.

D: Quali sono i risvolti se non si possiede il certificato di vaccinazione e quali invece se non si possiede il green pass?
R: L’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione (se previsto dalla norma) provoca l’“inidoneità a svolgere la mansione” mentre la mancanza del Green Pass è considerata la mancanza di un “titolo che consente di accedere al luogo di lavoro”.

D: Quindi a cosa serve il GP?
R: Il possesso del GP è un requisito essenziale per accedere al luogo dove si presta attività lavorativa.

D: Chi deve avere quindi il GP?
R: Chiunque voglia entrare in un luogo ove si svolge attività lavorativa sia nel settore pubblico che privato (escluse le eccezioni specificamente indicate dalla norma).

D: Il singolo imprenditore o il professionista che opera senza lavoratori dipendenti deve avere il GP?
R: SI. Non gli serve ovviamente per svolgere la sua attività in ufficio o laboratorio quando è solo ma se riceve clienti e/o fornitori o si reca da clienti deve possederlo.

D: Chi sono i soggetti che devono possederlo?
R: Tutti i lavoratori dipendenti, i soci, i tirocinanti, i somministrati, familiari coadiuvanti o collaboratori delle impese familiari.

D: Se mi reco a casa di un privato per fornire consulenza devo avere il GP?
R: SI – Unica differenza rispetto al visitare un cliente imprenditore consiste nel fatto che il privato cittadino non essendo datore di lavoro non ha alcun obbligo di controllo del GP anche se è raccomandato dall’Iss (Istituto Superiore della Sanità).

D: I clienti che si recano in studio da me devono avere il GP? E i Fornitori?
R: Assolutamente SI per i fornitori (perché stanno svolgendo parte della loro attività imprenditoriale) mentre per i clienti non è obbligatorio anche se caldamente consigliato.

D: Chi effettua il controllo del GP?
R: Il datore di lavoro o un suo specifico incaricato (dipendente o non, ma appositamente incaricato con atto scritto e controfirmato)

D: Il lavoratore che voglio incaricare dice di non voler accettare l’incarico. Si può rifiutare?
R: No. È obbligato ad accettare l’incarico

D: Per semplificare le operazioni, posso fare copie dei GP dei dipendenti con le date di scadenza oppure registrare i dati da qualche parte in modo da non dover ripetere ogni volta l’operazione di verifica?
R: NO – il Garante della Privacy è stato tassativo. La norma prevede che si posa visualizzare attraverso l’App la validità del certificato escludendo in modo tassativo qualunque registrazione anche nel caso di autocertificazione del lavoratore che attesti la sua piena volontà di fornire il dato. L’esistenza del GP valido deriva dall’aver intrapreso o completato il ciclo di vaccinazione che essendo un dato di carattere sanitario NON è nella disponibilità del cittadino.

D: Posso usare altri metodi di verifica oltre all’APP?
R: NO – Si deve utilizzare esclusivamente l’app “Verifica C19”

D: Quando si deve effettuare la verifica del GP?
R: La norma dice che è possibile effettuare le verifiche “prima” dell’ingresso del lavoratore nei locali di lavoro oppure anche successivamente. La verifica può essere fatta a tappeto 100% (consigliata) oppure con campionamento ma in questo caso nel regolamento aziendale deve essere indicato il metodo di determinazione del campione, la frequenza, e il momento in cui deve essere fatta la verifica.

D: Se il lavoratore alla verifica in ingresso risulta con un GP NON VALIDO che succede?
R: Il lavoratore deve essere inviato al suo domicilio e in nessun modo può accedere ai locali fintanto che non avrà un certificato valido. In questo caso nel periodo in cui non può lavorare risulta “assente ingiustificato” senza diritto alla retribuzione.

D: Se al lavoratore, alla verifica a campione (durante la sua permanenza in azienda) viene contestato un GP non valido che succede?
R: Deve essere allontanato dal posto di lavoro (come nel caso precedente) e deve essere fatta una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro competente che informa il Prefetto che commina la sanzione al lavoratore.

D: Il datore di lavoro, quindi, deve limitarsi a fare o far eseguire i controlli dei GP?
R: NO – oltre ad eseguire o far eseguire i controlli deve:

  • Definire le figure delegate al controllo
  • Formare i soggetti incaricati
  • Definire le procedure con cui sarà effettuato il controllo
  • Inserire ne GDPR di questi incaricati anche la mansione di “verificatore Covid19”
  • Aggiornare il regolamento aziendale
  • Istituire e aggiornare il registro dei controlli (non obbligatorio ma consigliato in caso di contestazione)
  • Aggiornare i protocolli anticontagio COVID19

D: Cosa registro sul “registro dei controlli”?
R: Solo l’avvenuta verifica in capo ai soggetti verificati senza trascrivere note o appunti su dati o scadenze perché la norma consente solo la “consultazione del GP” (che a norma del GDPR è di per sé un trattamento dati”)

D: Con quale frequenza deve essere fatto il controllo?
R: Il controllo deve essere effettuato ogni qualvolta il soggetto entra nei luoghi di lavoro. Questa necessità deriva dal fatto che i GP per i vaccinati hanno scadenza giornaliera mentre quelli a seguito di tampone scadenza oraria; pertanto, sarebbe possibile che il lavoratore che oggi ha un GP regolare domani non lo abbia più in quanto scaduto. A maggior ragione per i GP rilasciati a seguito di tampone che hanno validità 48 o 72 ore dal momento del prelievo.

D: Chi verifica il GP del datore di lavoro?
R: L’incaricato alla verifica

D: Se il datore di lavoro non ha un GP valido può comunque accedere ai luoghi di lavoro?
R: NO – Il datore di lavoro ha gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti. Nel caso specifico l’incaricato deve segnalarlo sul registro dei controlli ed eventualmente procedere con le segnalazioni di legge

D: Il lavoratore senza GP “assente ingiustificato” può starsene quindi a casa per i fatti suoi senza altri problemi oltre alla mancanza di retribuzione?
R: Di fatto si, anche se è possibile definire nel regolamento aziendale (che è un atto unilaterale del datore di Lavoro) che questi soggetti ogni mattina debbano presentarsi all’ingresso per farsi controllare il GP. In questo caso, se il dipendente non si presenta commette una violazione che può dare luogo a provvedimenti disciplinari regolati dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL

D: Se il dipendente continua a non voler esibire il GP valido, posso licenziarlo?
R: NO – Vige sempre il principio della conservazione del posto

D: Fin quando dovrà essere effettuata la verifica del GP?
R: La norma prevede al momento che i controlli debbano essere effettuati fino al 31.12.2021 (termine del periodo di emergenza sanitaria Covid19).

D: Chi verifica il GP delle persone che vengono a fare le pulizie in ufficio fuori orario di apertura e quindi quando non c’è nessuno?
R: Nonostante le ripetute richieste non è stata data risposta a questa domanda. Propenderei per porre in capo al datore di lavoro dell’addetto alle pulizie questa incombenza facendosi rilasciare una dichiarazione dal datore mendante (anche se la sua validità sarebbe di scarso interesse a meno che non ne pretenda una ogni giorno…)

D: Come funziona il GP nelle scuole o negli istituti di istruzione in generale?
R: L’obbligo del possesso del GP valido riguarda tutti il personale occupato nelle scuole e negli istituti di istruzione così come anche per il personale esterno tipo genitori che accompagnano i figli, nonni etc etc; - Gli studenti sono esonerati

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